Rimozione amianto nei condomini: 4 cose da sapere sulle procedure

A proposito di rimozione amianto: in quale maniera si definiscono le norme relative alle procedure di bonifica di questo materiale dichiarato fuori legge in Italia a partire dal 1992? Esistono infatti procedure di sicurezza che consentono di ottemperare alla corretta rimozione dell’amianto dagli edifici. Andiamo ad osservare in maniera sintetica come deve avvenire il procedimento volto alla rimozione negli edifici privati, con particolare attenzione all’articolazione specifica per il condominio.

Va detto in via preliminare che l’amianto è stato utilizzato in maniera ingente nel corso della seconda metà del ‘900 per la costruzione di numerosi edifici (privati e pubblici, scuole comprese): la scoperta della pericolosità delle sue fibre per l’apparato respiratorio umano (con esiziali effetti cancerogeni) ha spalancato le porte alla messa fuori legge del materiale con il conseguente sviluppo di misure volte a garantirne la corretta e sicura rimozione (ed anche lo smaltimento).

1. La procedura di rimozione amianto all’interno di edifici privati è un onere che grava esclusivamente sui proprietari.

2. In caso di presenza negli edifici di amianto friabile (stato fisico molto insidioso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice azione manuale e quindi più facilmente inalabile) il proprietario dell’edificio (oppure l’amministratore, nel caso del condominio) è obbligato a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di amianto: l’obbligo è prescritto dalle legge (l. 257/1992) e la sua violazione, qualora vi sia omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione amministrativa.

3. L’amianto compatto (ad esempio il cemento-amianto) possiede invece una minore pericolosità (poiché non può essere sbriciolato se non con l’impiego di attrezzi meccanici) e la sua presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione. Nel caso in cui però l’edificio presenti condizioni di degrado e fatiscienza il proprietario (o l’amministratore) ha l’obbligo di far effettuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: per implementare questa procedura è necessario avvalersi di un tecnico. Qualora dovesse essere accertata la necessità di intervenire sull’amianto (in caso di pericolosità dei manufatti presenti) allora è assolutamente necessario fare riferimento ad una ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10 (sub categoria 10A o 10B).

La rimozione amianto possiede rilevante importanza anche nel settore degli edifici pubblici, in particolare nel settore edilzia scolastica (comparto in cui è stato molto utilizzato negli anni ’70-’80): in proposito leggi l’articolo intitolato Edifici scolastici, storia di un’emergenza: il Censis mostra i dati.

4. A chi spetta il pagamento delle complessive procedure di rimozione amianto? Per le operazioni in condominio la spesa grava sui condomini stessi (con ripartizione in base ai millesimi): esiste tuttavia la possibilità per i condomini stessi di rivalersi nei confronti della ditta costruttrice nel caso specifico in cui l’amianto sia stato installato successivamente all’entrata in vigore dei divieti di legge.

Fonte: Ediltecnico

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