Rilevanza edilizia dei dehors
di M. Petrulli
La definizione dei dehors
I dehors (1) possono essere definiti come l’insieme di elementi mobili, smontabili e facilmente amovibili che costituisce e delimita uno spazio per il ristoro, attrezzato con pavimentazione, arredi (sedie, tavoli, fioriere), impianto elettrico e di condizionamento, teli plastificati a chiusura, posti generalmente sul suolo pubblico (previo rilascio della relativa concessione di occupazione) e al servizio di bar e ristoranti.
Il titolo edilizio necessario
In generale la giurisprudenza (2) esclude, nel caso dei dehors, la precarietà strutturale e funzionale, dato che siffatte strutture non rispondono ad esigenze temporanee, ma sono stabilmente legate al perdurante esercizio dell’attività commerciale, il che determina anche l’irrilevanza della loro smontabilità: conseguentemente, è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Si è, in particolare, precisato che risulta necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi: si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria costruzione (3) .
Casistica
Fra la casistica ricordiamo i seguenti esempi per i quali la giurisprudenza ha ritenuto necessario il massimo titolo edilizio:
- nel caso di arredi dehors poggianti su una pedana di legno, costituita da una struttura di ferro, i cui 12 pilastri poggiavano sulla sede stradale per circa 40 mq, delimitata su tutti e quattro lati da ringhiere ed alla quale si accedeva tramite una scaletta di 4 gradini; (4)
- per “una struttura in ferro ‘tipo Dehors’ di forma rettangolare, pari a circa 54 mq e di altezza pari a 2,40 mt, con copertura a padiglione in pvc, poggiante su pedana in muratore di spessore di circa 20 cm, chiusa da porte e finestre a vetro scorrevoli”; (5)
- per un “dehor chiuso che amplia la superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria di un ristorante”; (6)
- per “un dehor avente dimensioni in pianta di ml 10.40 per ml 3.55, con altezza minima della falda di copertura di m. 2,58, altezza massima ml 3.08 costituito da struttura in alluminio e vetro, chiuso su tre lati con relativa copertura in legno, munita di grondaie e discendenti che si concretizza quale ampliamento di un’attività commerciale”. (7)
Invece, il permesso di costruire non è richiesto nel caso del mero posizionamento di tavoli e sedie, coperti da ombrelloni e/o da una struttura intelaiata di tipo semplice (8).
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Note
(1) Che in francese significa “al di fuori”, cioè la parte esterna di un locale.
(2) TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 20 marzo 2013, n. 1549; sent. 18 aprile 2012, n. 1770 e sent. 17 novembre 2011, n. 5390; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 19 gennaio 2011, n. 36 e sent. 14 gennaio 2009, n. 19; TAR Umbria, sent. 1 luglio 2010, n. 393; TAR Lazio, Latina, sent. 19 aprile 2010, n. 546.
(3) TAR Liguria, sez. I, sent. 8 ottobre 2020, n. 685; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 giugno 2014, n. 2842; sez. IV, sent. 23 luglio 2009, n. 4673; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 27 febbraio 2020, n. 257 e sent. 19 aprile 2019, n. 666; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 novembre 2019, n. 990; Milano, sez. II, sent. 26 agosto 2019, n. 1921; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 21 maggio 2019, n. 2661; TAR Toscana, sez. III, sent. 28 febbraio 2017, n. 312.
(4) TAR Basilicata, sent. 8 febbraio 2014, n. 110; secondo i giudici, “si è dinanzi ad un tipo di struttura, diversamente da una semplice pedana, che costituisce sicuramente un manufatto rilevante dal punto di vista edilizio, che non risulta finalizzato a soddisfare esigenze meramente temporanee e perciò comporta una trasformazione di tipo permanente del suolo su cui poggia, la cui installazione rientra nell’ambito dei manufatti leggeri, qualificati dall’art. 3, comma 1, lett. e.5) del T.U. Edilizia come interventi di nuova costruzione, subordinati ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) del medesimo T.U. al rilascio del permesso di costruire”.
(5) TAR Toscana, sez. III, sent. 3 dicembre 2020, n. 1583. Nell’occasione è stato affermato che “È pacifico l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i gazebo ed i dehors non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, vanno considerati alla stregua di manufatti che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (cfr. TAR Toscana, sez. III, n. 556 del 17 aprile 2018)”.
(6) TAR Liguria, sez. I, sent. 8 ottobre 2020, n. 685.
(7) TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 7 agosto 2020, n. 292.
(8) TAR Basilicata, sent. 8 febbraio 2014, n. 110.
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