Rilascio del Durc, cambia la procedura on line

Pubblichiamo la nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che fornisce alcune indicazioni importanti sui contenuti della richiesta del documento unico di regolarita` contributiva nonchè del DURC stesso.

Questa nota trae origine dai risultati dell’analisi sull’andamento del DURC ed in particolare sull’abnorme numero di documenti rilasciati solo da Inail e Inps per lavori edili privati.

Nella nota viene sottolineato che, dalle verifiche effettuate, la maggioranza dei DURC rilasciati solo dagli Istituti si riferisce ad imprese edili che applicano solo parzialmente il contratto collettivo nazionale di lavoro, oltretutto senza iscrizione presso le Casse Edili, sulla base della dichiarazione delle imprese medesime di applicare "altro" ccnl rispetto a quello di settore.

Il Ministero quindi, ricordando le previsioni di legge che, a diversi fini "prevedono l’applicazione del ccnl nella sua parte economica e normativa, nell`ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse Edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa" richiama specificatamente le norme che conducono all`obbligo, per le imprese edili, di iscrizione e di osservanza integrale della contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.

Premesso quanto sopra, il Dicastero ha fornito le seguenti indicazioni agli Istituti e al Comitato della bilateralità per la modifica della procedura informatica per il rilascio del DURC:

a) nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va "necessariamente" riportata l’espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall`impresa richiedente;

b) le imprese che applicano il contratto dell`edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa Edile a pena di improcedibilità della richiesta;

c) il documento unico di regolarità contributiva deve "necessariamente" contenere l’indicazione in ordine al ccnl applicato dall`impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell’edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa Edile.

(fonte: www.anci.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico