Riforma Madia, “furbetti del cartellino” anche per i Tecnici della PA
L’intervento contro “i furbetti del cartellino” del decreto di riforma della PA del Ministro Madia colpisce anche i Tecnici dell’Ufficio tecnico, naturalmente. Chi si rende responsabile di “falsa attestazione della presenza in servizio” (cioè timbra e non va in ufficio) sarà sospeso entro 48 ore e verrà attivato contro di lui il procedimento disciplinare. Il provvedimento disciplinare dovrà essere concluso entro 30 giorni. Prevista però anche la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è il n. 120 del 15 giugno 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia. Il decreto modifica l’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Leggi tutto il provvedimento
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei pareri e molte osservazioni della Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato:
– la falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata con l’alterazione dei sistemi di rilevamento;
– se il dirigente sapeva dell’illecito ma non si è attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria;
– durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro, il dipendente percepirà un assegno alimentare – nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
– con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente davanti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
– il dipendente verrà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
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