Riduzione IMU e TASI per inagibilità o inabitabilità: quando è possibile?
Quando è possibile usufruire dell’agevolazione del 50% sul pagamento di TASI e IMU in merito alle condizioni di inagibilità ed inabitabilità di un immobile?
In linea di massima, per ciò che riguarda l’IMU, la condizione di inagibilità dell’immobile consente al contribuente di pagare esattamente la metà della quota dell’imposta. Per usufruire dell’agevolazione è necessario:
– presentare l’istanza di riduzione;
– constatare l’effettiva condizione di inutilizzo, inabitabilità e inagibilità dell’immobile mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti tale situazione.
Va detto che ogni Comune ha la facoltà di adottare un particolare regolamento per disciplinare le condizioni di inabitabilità: pertanto il contribuente è tenuto a fare attenzione alle statuizioni particolari dell’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la TASI non esistono norme che disciplinano esplicitamente la questione dell’agevolazione: secondo l’interpretazione corrente per il tributo sui servizi indivisibili valgono i medesimi criteri astratti di quantificazione dell’IMU ma le disposizioni che prevedono agevolazioni devono essere espressamente richiamate. Pertanto la riduzione del 50% non dovrebbe trovare applicazione se non fosse per il richiamo in senso contrario effettuato dalle FAQ pubblicate dal Dipartimento Finanze lo scorso 4 giugno: in ultima istanza quindi valgono per la TASI le medesime regole dell’IMU in ordine alla possibilità di usufruire della agevolazione del 50% per inagibilità.
Per quanto riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti, gli immobili inagibili o inabitabili devono essere ritenuti esenti: infatti sono soggetti a tassazione solo i locali idonei alla formazione dei rifiuti, ovverosia quelli in cui vi è presenza continuativa dell’uomo.
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