Regolarità contributiva: il Durc è esteso a tutti i settori

Il Durc (documento unico di regolarità contributiva) si estende a tutti i settori economici: è la principale novità prevista nel decreto firmato dal ministro del Lavoro, Cesare Damiano, in attuazione del comma 1175 e seguenti dell’unico articolo della legge 296/06 (la Finanziaria 2007).

I benefici contributivi e normativi sono subordinati al possesso del Durc, da parte dei datori, di qualunque settore economico, ma restano fermi gli altri obblighi sul rispetto dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi (legge 30/03). Il Durc va richiesto anche dai lavoratori autonomi nell`ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell`edilizia. Il documento dovrà essere rilasciato da Inps, Inail, Casse edili (solo per le aziende edili) e dagli enti bilaterali (per i propri aderenti e in via sperimentale per 24 mesi).

Se l’agevolazione è riconosciuta da Inps o Inail, l’azienda non deve chiedere il Durc ma sarà l`istituto competente a effettuare le verifiche dei presupposti per il rilascio, senza emettere il Durc. Un’azienda agevolata per il contratto di inserimento o per la legge 407/90 (sull’assunzione dei disoccupati) non deve chiedere il Durc per continuare a fruire dei benefici: è sufficiente possedere i requisiti per ottenere il documento. Se l`Istituto in fase di verifica riscontra inadempienze, è tenuto, prima del recupero delle agevolazioni, a invitare il datore a regolarizzarsi non oltre 15 giorni. In ogni caso, ai fini della fruizione delle agevolazioni, il Durc (o il possesso dei requisiti) ha validità mensile; resta ferma la validità trimestrale negli appalti privati edili.

L`articolo 5 del decreto fissa i parametri per essere in regola:
– correttezza degli adempimenti mensili o periodici;
– corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
– inesistenza di inadempienze.

Per la partecipazione a gare d`appalto è accettato uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate (per ciascun debito) inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, inferiore a 100 euro.

La parte più rilevante del documento riguarda le cause ostative che impediscono il rilascio del Durc e, l’impedimento alla fruizione delle agevolazioni (articolo 9). Il ministero ha individuato le cause e i periodi di "blocco" dei benefici:
– l’utilizzo di personale in nero comporta il blocco delle agevolazioni per sei mesi. L’azienda, oltre a ricevere la maxisanzione (articolo 36 bis della legge 248/06) da parte dell’organo ispettivo, subisce un recupero contributivo con applicazione delle sanzioni, relative al periodo individuato dal decreto per ciascuna violazione (nel caso del lavoro nero per sei mesi);
– se il datore viola anche per una sola volta la disposizione sulla concessione del riposo giornaliero e settimanale, perde i benefici per tre mesi.

Le cause ostative al rilascio del Durc sono riferite solo a fatti commessi dopo l`entrata in vigore del decreto, fissata 30 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Servirà però una circolare del ministero per elencare in dettaglio i benefici contributivi e normativi.

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