Recupero dei sottotetti possibile in 14 Regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Lazio: sono le tre regioni che negli ultimi mesi hanno varato norme per il recupero abitativo dei sottotetti.
Salgono cosi` a 4 le regioni che hanno permesso di inglobare nel volume abitativo questi spazi inutilizzati. Ma anche un`altra regione (la Valle d`Aosta) e una provincia autonoma (quella di Bolzano), pur in assenza di norme specifiche, agevolano l`abitabilita` delle soffitte.
In Abruzzo, invece, e` stata varata e prorogata una sorta di sanatoria, giunta a scadenza a fine ottobre 2007. Ed e` in programma di rendere possibile il recupero dei sottotetti “a regime“ nel nuovo testo unico dell`edilizia regionale, in via di preparazione.
In sostanza, fuori dalla lista rimangono soltanto la Toscana (vari i disegni di legge pendenti) e la Provincia autonoma di Trento, le cui giunte guardano da sempre con diffidenza questo tipo di strappi alle regole urbanistiche.
Ma anche qui, a ben vedere, qualche eccezione favorevole e` prevista, per esempio ai limiti posti agli ampliamenti delle seconde case (articolo 18-sexies, legge 22/91), alle altezze minime degli esercizi rurali (Dpgp 19 settembre 2003, n. 2330 e Dgr 25 settembre 2003, n. 28) o a quelle degli esercizi alberghieri (legge 23/81).
Tecnicamente, il recupero dei sottotetti e` la possibilita` di ricavare spazi abitabili laddove le norme nazionali o quelle urbanistiche locali non lo permetterebbero, perche` non si raggiungono le altezze minime dei locali (in genere, 2,7 metri), i rapporti minimi tra superficie delle finestre e pavimenti (di solito 1/8) o perche` la pianificazione comunale non consente nuovi spazi abitativi (superamento degli standard).
Tutte le leggi avvantaggiano i sottotetti esistenti, cioe` posti in edifici realizzati a una certa data prefissata (regola ora valida anche in Lombardia). Solo le norme di Valle d`Aosta e Molise sono ambigue (esistente e` infatti anche un edificio appena realizzato), mentre quelle della Calabria non parrebbero escludere gli edifici nuovi.
I comuni nelle zone montane sono spesso maggiormente agevolati rispetto alle altezze minime per ottenere l`agibilita`, sulla base del principio che in montagna le case hanno spesso misure piu` ridotte.
Fanno eccezione la Basilicata, la Provincia di Bolzano, la Sicilia e l`Umbria. A dire il vero, pero`, il concetto di “montano“ varia molto: si va da un minimo di 300 metri d`altitudine fino a 1.100 metri. Alcune regioni (Emilia, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto) ricorrono a elenchi di comuni appositamente stilati.
Condizione comune a tutte le leggi e` che il sottotetto venga riutilizzato a fini abitativi. La Liguria, pero`, ammette anche gli usi turistico-ricettivi, l`Umbria tutte le destinazioni d`uso, escluse quelle industriali e artigianali, la Valle d`Aosta non pone limiti.
Inoltre, sono concesse deroghe alle norme previste per le nuove costruzioni e a quelle sull`abbattimento delle barriere architettoniche: talora e` possibile accedere ai solai anche da scale ripide o comunque da passaggi molto stretti, altre volte invece si insiste sulla visitabilita` da parte dei disabili.
E` anche consentita l`apertura di finestre e lucernari, ma esclusivamente per assicurare l`osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.
Dalla scorsa primavera, poi, le leggi sul recupero dei sottotetti si mettono in diretta concorrenza con quelle – straordinarie e a tempo – sugli incrementi di superfici e volumi dettate dai vari piani casa regionali. Alcune regioni (il Piemonte, la Lombardia o il Veneto) escludono espressamente che le due agevolazioni siano cumulabili, mentre in altre regioni il fatto che sia possibile goderne contemporaneamente resta dubbio.
Ad ogni modo, chi puo` scegliere tra una norma e l`altra quasi sempre preferira` quelle sui sottotetti, per diverse buone ragioni: oneri concessori talora piu` bassi; necessita` di reperire spazi a parcheggi spesso meno frequente; regole sul risparmio energetico meno rigide; iter urbanistico piu` snello.
Fonti: Ance e Il Sole 24 Ore
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