Procedimento bonifica: principio di precauzione ambientale
di MASSIMO BUSA’
La fattispecie – decisa da TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I con sentenza del 16 novembre 2019, n. 557 – ha riguardato l’impugnazione presentata da una s.r.l. contro la determinazione dirigenziale del Comune avente ad oggetto la conclusione positiva del procedimento di bonifica riferito al sito di proprietà della ricorrente. Sull’area – rilevata dalla s.r.l. dal precedente proprietario – era stato individuato un potenziale rischio di contaminazione ambientale, derivante dalla prolungata lavorazione – da parte del precedente proprietario – “di pesticidi, insetticidi e altri prodotti chimici, nonché dal presunto interramento di rifiuti, che avrebbe potuto portare ad un superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione”. Nell’ambito della procedura avviata ai sensi dell’art. 242 del Codice Ambientale, l’Analisi di Rischio sito-specifica condotta ha indicato “un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione…
>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA