Prevenzione incendi edifici scolastici: l’attuazione della normativa
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa settimana il d.m. 12 maggio 2016 in materia di prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica.
Il provvedimento è in vigore da ieri e contiene al suo interno rilevanti prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica.
È il decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21), a prevedere che l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi sia completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale.
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:
– entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;
– entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto
Le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste.
Per tutte le informazioni in materia si rimanda direttamente al testo di legge.
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