Piemonte, nuova legge di manutenzione del territorio
La Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22, “Norme in materia di manutenzione del territorio” è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, Supplemento Ordinario n. 3 del 7 novembre 2016.
Il provvedimento uniforma i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale e ha lo scopo di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione.
La Giunta regionale adotta un regolamento tipo che definisce i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio che devono essere contenuti nei regolamenti comunali di polizia rurale. La Giunta adotta tale regolamento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale, conformano i propri regolamenti al regolamento tipo.
La disciplina riguarda in particolare:
a) la manutenzione dei corsi d’acqua, delle bealere, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati;
b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
c) la manutenzione dei sedimi privati contermini con infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
d) le modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell’equilibrio idrogeologico;
e) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dal regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste” Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R);
f) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
g) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti;
h) la vigilanza e le sanzioni, fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia. Chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa: una somma non inferiore a 50 euro e non superiore a 1500 euro.
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