Piano Casa, il Comune non può escludere alcune zone senza motivo
Il Comune non può escludere deliberatamente alcune zone del proprio territorio dall’applicazione delle norme del Piano Casa regionale.
Lo hanno stabilito i giudici del TAR Molise con la sentenza n. 718 del 3 novembre scorso accogliendo il ricorso dei proprietari di alcuni immobili (situati nella zona BA3) contro due deliberazioni del Consiglio comunale di Bojano che appunto escludevano dagli interventi della l.r. 30/2009 alcune zone del territorio comunale, accogliendo un emendamento proposto dai consiglieri di maggioranza alla proposta di deliberazione dell’Ufficio urbanistico del Comune che aveva previsto, invece, l’integrale recepimento dei contenuti della legge regionale, con eccezione del solo centro storico (escluso in base alla stessa normativa).
“Il Comune di Bojano (Cb) – spiegano i giudici – , nel recepire tale normativa regionale, ha immotivatamente escluso l’applicazione dei benefici previsti dalla stessa per alcune aree del territorio comunale, tra cui la zona BA3 di cui al vigente P.R.G. e lo ha fatto sulla base di un emendamento presentato da alcuni consiglieri comunali che, a quanto consta, versavano in situazioni di conflitto di interesse, essendo proprietari di immobili situati nelle zone non escluse.
“La normativa di cui all’art. 11 comma terzo della citata L.R. n. 30/2009 – aggiungono – prevede che i Comuni, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, possono escludere l’applicabilità delle norme di beneficio – che prevedono incrementi di volumetrie in rapporto agli di zona – per singole zone urbanistiche del proprio territorio, ma devono farlo sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale.
La norma in esame pone, dunque, a carico del Comune il preciso e inderogabile obbligo di motivare adeguatamente l’eventuale esclusione dall’applicazione dei benefici di zone diverse dal centro storico (cioè dalla zona A). Inoltre, la motivazione che sorregge l’esclusione (da intendersi come eccezione alla regola della generale applicabilità) deve consentire la ricostruzione dell’iter logico-valutativo seguito dall’Amministrazione, esplicando gli aspetti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale”.
Nella sentenza viene fatto notare come “l’unica motivazione esplicitata dall’impugnata delibera di C.C. n. 2/2010 attenga alla alla zona BA1, definita <> come tale, ritenuta suscettibile di incremento o sviluppo urbanistico. Viceversa, nulla si dice della zona BA3 e delle ragioni che impedirebbero per tale zona l’applicabilità del <>.
Anzi secondo i giudici la zona in questione, caratterizzata da un tessuto edilizio vetusto e bisognoso di interventi di riqualificazione, sarebbe particolarmente adatta al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del .
Il TAR Molise ha inoltre giudicato fondata la censura della violazione dell’art. 78 comma secondo del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali): alcuni consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente alla votazione dell’impugnata delibera n. 2/2010 sono proprietari (ovvero parenti o affini entro il quarto grado di proprietari) di immobili ubicati nella zona BA1, espressamente compresa nell’applicazione dei benefici della L.R. n. 30/2009.
“Appaiono evidenti, nella specie, il diretto collegamento e l’esplicita correlazione tra la deliberazione adottata e gli interessi dei consiglieri, i quali messi di fronte alla possibilità di escludere dai benefici di legge alcune zone dove insistono immobili di loro proprietà, hanno preferito escluderne altre, di guisa che ricorre una situazione di conflitto e d’incompatibilità, che vizia in radice la decisione e la rende annullabile, per violazione del citato art. 78 del T.u.e.l., comma secondo”.
(Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Marcella Ceniccola)
© RIPRODUZIONE RISERVATA