Pianificazione urbanistica: quanto è ampia la discrezionalità degli enti?
Le scelte effettuate in materia di pianificazione urbanistica da parte degli enti territoriali rappresentano certamente uno degli ambiti in cui il concetto di discrezionalità amministrativa estende in maniera più evidente i suoi effetti sulla realtà. L’ente infatti dispone di un’ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio medesimo. Ma la discrezionalità non è priva di limiti di legittimità: i giudici possono infatti sindacare le scelte degli amministratori, ma soltanto in un’ottica di vizi macroscopici di illogicità e irrazionalità o di manifesta ed evidente incompatibilità della scelta con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio.
Per citare un esempio che renda concretamente il concetto appena espresso si può fare riferimento ad una sentenza emessa dal Consiglio di Stato, sez. IV, la n. 921 del 15 febbraio 2013: in tale pronuncia i giudici segnalavano un esempio di abnorme illogicità nell’ambito della trasformazione di un’area da “verde privato” a “parcheggio”, peraltro di ampie dimensioni, in una zona non praticabile essendo presente un canneto di valore naturalistico ed ambientale, con divieto di balneazione.
Ma in quante modalità può essere declinato il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità delle scelte degli enti territoriali nel nostro paese? Per scoprirlo consulta l’approfondimento redatto dalla nostra specialista Antonella Mafrica, intitolato Quando la discrezionalità pianificatoria sbaglia: breve rassegna di recente giurisprudenza. All’interno di questo elaborato di dottrina è possibile trovare un catalogo di sentenze relative proprio a questo tema.
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