Piani paesaggistici regionali
Dopo le precedenti pronunce 367/2007 e 182/2006, con la sentenza n. 180 del 30 maggio 2008 la Corte Costituzionale torna sul tema del rapporto fra pianificazione paesaggistica, urbanistica e di settore.
Chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte relativa ad un piano del parco cui era attribuita anche la valenza di piano paesistico, la Consulta ha evidenziato come l’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) preveda al comma 3 il principio della prevalenza dei piani paesaggistici su quelli urbanistici, territoriali e di settore, compresi i piani delle aree naturali protette.
In base a tale principio, la sostituzione del piano del parco al piano paesaggistico altera l’ordine di prevalenza che la normativa statale – alla quale è riservata tale competenza della Costituzione ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) – detta tra gli strumenti aventi incidenza sul territorio.
Peraltro il D.Lgs. 63/2008, che ha apportato di recente varie modifiche al Codice, ha rafforzato il principio di prevalenza. Ha infatti asserito (all’art. 145 comma 3): "i piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico".
Fonte: www.ance.it
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