Permesso di costruire: quando l’annullamento è doveroso?

Va segnalata la recentissima sentenza 3 febbraio 2016, n. 192 del TAR Toscana, sez. III, in materia di annullamento del permesso di costruire.

Nel caso di specie era stato rilasciato un permesso di costruire ad un soggetto che non aveva alcuna titolarità relativa all’area oggetto di edificazione e, a distanza di circa sette anni dal rilascio e dopo due giudizi (uno penale ed uno civile), il Comune provvedeva ad annullare il titolo edilizio.

Secondo il condivisibile pensiero dei giudici, infatti, posto l’obbligo di verifica in capo al Comune dell’esistenza di un titolo di legittimazione a richiedere il permesso di costruire, di fronte ad una falsa attestazione della proprietà dell’area su cui si è edificato, l’annullamento è un atto sostanzialmente necessitato per tutelare i reali proprietari, costituendo interesse pubblico “la essenziale garanzia del rispetto reciproco da parte di tutti i cittadini delle posizioni dei singoli, posizioni che devono ricevere adeguata tutela nell’ordinamento rimanendo escluse indebite appropriazioni o prevaricazioni”, rispondendo cioè all’interesse pubblico “la rimozione di atti che siano stati emessi sulla base di comportamenti invasivi delle posizioni di terzi” (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2020).

Posto che la regola generale di annullamento di un atto amministrativo illegittimo prevista dal comma 1 dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 prevede che l’annullamento sia possibile solo entro un termine ragionevole che non può superare i diciotto mesi (novità introdotta dalla legge n. 164/2014, di conversione del noto Decreto Sblocca Italia), come può ritenersi legittimo l’annullamento del permesso di costruire nel caso specifico a distanza di circa sette anni dal rilascio?

Soccorre in questo caso il comma 2-bis (sempre introdotto dalla citata legge n. 164/2014) del medesimo articolo che consente di superare il detto limite temporale dei diciotto mesi: dispone, infatti, tale comma che “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”; ed infatti, nel caso specifico, vi era una sentenza penale (opportunamente allegata al ricorso) che aveva accertato il reato di falso in capo al soggetto che aveva ottenuto illegittimamente il permesso di costruire.

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