Permesso di costruire, la revoca d’ufficio richiede la comunicazione di avvio del procedimento

La revoca, così come l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio richiede la comunicazione di avvio del procedimento, essendo un atto discrezionale suscettibile di ledere posizioni soggettive consolidate. 

Lo ha precisato recentemente il T.A.R. Sardegna con la sentenza n.1 del 4 gennaio 2013. 

Secondo i giudici del T.A.R., deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca di un permesso di costruire adottato dall’amministrazione comunale senza che sia stata data la comunicazione sul procedimento amministrativo. La comunicazione di avvio ha, infatti, lo scopo di permettere la partecipazione dell’interessato al procedimento al fine di apportare alla istruttoria ogni elemento utile per il giudizio.

Peraltro, ribadisce il Tar, nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, Legge 241/1990, stante la natura discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione comunale.

Fonte: Ance

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