Permesso di costruire: i requisiti per definire con certezza l’inizio lavori

Un recente sentenza del TAR Campania (la n. 233 del 4 febbraio 2015) illustra in maniera efficace i margini per la corretta individuazione del livello minimo di attività necessaria per ritenersi avvenuto l’inizio lavori richiesto dall’art. 15 del Testo Unico Edilizia, al fine di evitare la decadenza del permesso di costruire.

A parere della giurisprudenza è necessario che le attività poste in essere siano rappresentative di un serio, reale ed effettivo intento costruttivo e non solo apparente e fittizio, volto al mero scopo di evitare la perdita del titolo edilizio, con conseguenza irrilevanza “di ogni ipotesi di iniziative del tutto insignificanti quantitativamente e funzionalmente”. Secondo un rilevante orientamento della dottrina, tuttavia, non è necessario che vi sia una irreversibile trasformazione del territorio.

Per tutti i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali si consiglia di consultare l’approfondimento curato dai nostri esperti intitolato L’inizio dei lavori idoneo ad evitare la decadenza del permesso di costruire.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici campani, è stato riconosciuto avvenuto l’inizio dei lavori, anche grazie al contributo di una perizia tecnica di parte, in virtù di alcune attività realizzate. Eccone un paio:
– la spicconatura parziale su pareti verticali prospetto interno e lo smantellamento putrelle del solaio del vano destinato a caldaia contermine alla ciminiera;
– la demolizione di un solaio, con abbattimento della struttura verticale e del lavatoio e realizzazione di un corridoio interno di collegamento strutturale nonché con l’abbattimento di cornicioni aggettanti pericolanti.

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