Permesso di costruire: conseguenze dopo l’annullamento giurisdizionale
L’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire causa la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso. Un meccanismo che avviene con costanza nella realtà concreta. Sulla base di ciò, il Comune, stante l’efficacia conformativa (oltre che costitutiva e ripristinatoria) della sentenza del giudice amministrativo, è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali.
Questi ultimi, inoltre, non devono necessariamente avere ad oggetto la demolizione delle opere realizzate: l’art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede infatti un “range” articolato di possibili soluzioni. A patto che l’atto conclusivo del nuovo procedimento ne dia conto.
Ad esempio, nel momento in cui la riduzione in pristino non risulti possibile tra le modalità per dare esecuzione alla decisione del giudice, il Comune può evitare la demolizione irrogando una sanzione pecuniaria, nei termini fissati dal suddetto art. 38, il cui pagamento produce il medesimo effetto sanante di cui all’art. 36 dello stesso decreto. In questo senso, un esempio interessante è racchiuso all’interno della sentenza TAR Marche, n. 703 del 9 ottobre 2015.
In conclusione, la scelta di escludere la sanzione demolitoria (adeguatamente motivata ed accompagnata alle indicazioni contenute nell’annullamento) appare quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia ed anche del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, di diretta derivazione dal diritto comunitario, principio che impone all’Amministrazione il perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio possibile dell’interesse privato.
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