Permesso di costruire: Comune condannato per il ritardo nel rilascio

Un palese esempio di risarcimento del danno al privato per ingente ritardo nel rilascio del permesso di costruire: il Consiglio di Stato ha in questo senso condannato, attraverso la sentenza n. 4968 del 9 ottobre 2013, un Comune a risarcire il suddetto danno ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile.

La questione inerisce ad una concessione edilizia richiesta nel 1989 e rilasciata dopo un cospicuo lasso di tempo (ben 7 anni) nel 1996: durante il periodo intercorso è stato accertato che l’amministrazione comunale aveva tenuto comportamenti illegittimi in violazione degli obblighi di motivazione, pubblicità e di trasparenza dettati dalla legge 241 del 1990 e prima ancora riconosciuti dalla giurisprudenza in attuazione dell’art. 97 della Costituzione.

Inoltre, a parere dei giudici del supremo tribunale amministrativo, il procedimento si è svolto nell’ambito di un contesto di fatto caratterizzato da negligenza ed imperizia degli uffici comunali che ha comportato gravi violazioni delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, dal quale emerge la colpa del Comune.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Consiglio di Stato ha riconosciuto, in quanto supportate da adeguati mezzi di prova, le seguenti somme:
– oneri di urbanizzazione corrisposti al Comune ma non dovuti per la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale del richiedente;
aumento dei costi sostenuti per la costruzione del manufatto, essendo essi mutati nei sette anni intercorsi tra la richiesta della concessione ed il rilascio della stessa;
mancato utile conseguito per effetto dell’attività d’impresa che sarebbe stata esercitata in detto periodo.

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