Permesso di costruire all’interno del condominio: la visione del TAR Puglia

Se il lastrico solare del condominio è in comune (come previsto normalmente dall’art. 1117 c.c.), il permesso di costruire in sanatoria per un impianto di radiotelecomunicazioni ivi installato non richiede l’assenso di tutti i condomini, se l’impianto esiste da decenni e se non vi prova che lo stesso possa pregiudicare l’uso ed il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini: è quanto affermato dal TAR Puglia, sez. II Lecce, nella sent. n. 3050 del 10 dicembre 2014.

Secondo la risalente giurisprudenza della Cassazione civile (sez. V, sent. n. 5517 del 5 giugno 1998), “Né l’assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso”. Ai sensi dell’art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”: nel caso specifico, in assenza di prova che l’impianto possa pregiudicare l’uso e il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini o impedisca loro di installare antenne o impianti simili, i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego di sanatoria motivato esclusivamente con l’assenza del consenso degli altri condomini.

Per approfondimenti sulla richiesta di permesso di costruire da parte di condomini comproprietari, è disponibile il volume targato Maggioli Editore dal titolo Il permesso di costruire richiesto da soggetto diverso dal proprietario: il libro è stato redatto dai nostri autori Antonella Mafrica e Mario Petrulli

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