Passaggio da volume tecnico a locale residenziale: serve il permesso di costruire

di M. Petrulli

Posto che i volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria edificabile perché non incidenti sul carico urbanistico complessivamente derivante dall’edificio, rispetto al quale si pongono in rapporto pertinenziale, ne consegue che, secondo la giurisprudenza, “ogni variazione che faccia venir meno le caratteristiche oggettive del locale adibito a volume tecnico, incrementando il carico urbanistico e implicando perciò solo una rilevante trasformazione dell’assetto del territorio, richiede un titolo edilizio che legittimi l’intervento, anche eventualmente in sanatoria”. (32)
Pertanto, non appare possibile legittimare su di essi mediante una semplice SCIA un mutamento di destinazione d’uso che, in definitiva, si traduce in un incremento della volumetria a fini residenziali e, quindi, del carico urbanistico sul territorio, cioè in un intervento assimilabile ad una nuova costruzione richiedente il rilascio di un permesso di costruire: è quanto affermato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 12 giugno 2023, n. 422.
Nel caso specifico, preliminarmente, i giudici hanno ricordato che il concetto di “volume tecnico indica un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, in quanto destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima; in sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa” (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2021 n. 7584; v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2022 n. 4639; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2124; TAR Lazio, Roma, sez. II, 25 gennaio 2023 n. 1283; TAR Puglia, Bari, sez. un., 11 novembre 2022). Proprio per tale loro natura, i volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria edificabile perché non incidenti sul carico urbanistico complessivamente derivante dall’edificio, rispetto al quale si pongono in rapporto pertinenziale, con la conseguenza che “ogni variazione che faccia venir meno le caratteristiche oggettive del locale adibito a volume tecnico, incrementando il carico urbanistico e implicando perciò solo una rilevante trasformazione dell’assetto del territorio, richiede un titolo edilizio che legittimi l’intervento, anche eventualmente in sanatoria” (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 13 marzo 2015 n. 275; in termini v. Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 408; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 3 aprile 2009 n. 1748).

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

PARTE 1 >> I volumi tecnici in edilizia: definizione e casistica

PARTE 3 >> I limiti in materia di accertamento postumo dell’autorizzazione paesaggistica valgono anche per i volumi tecnici?

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(32) TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 12 giugno 2023, n. 422

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