Paesaggio e urbanistica, occorrono permessi diversi
Con la recente sentenza n. 2654/2010, il T.A.R. Lombardia (Brescia, sez. I) ha chiarito un equivoco “di comodo” nel quale finivano con l’incorrere (o meglio, con il provare a sostenere) coloro che, in prospettiva di avviare un’attività edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ritenevano che il rilascio anche di una sola autorizzazione – cioè della prima che riuscivano ad ottenere tra il nullaosta paesaggistico e il permesso di costruire – poteva legittimamente “coprire” lo spazio normalmente riservato all’altra, invocando una presunta sovrapposizione degli interessi coinvolti dalle due distinte procedure e, di conseguenza, coperti (o copribili) dal rilascio dell’uno piuttosto che dell’altro atto di assenso amministrativo, trattandosi di “valori” in certo qual modo simili e affiancabili.
Nel caso specifico, il ricorrente (che aveva impugnato il diniego comunale sul permesso di costruire per recuperare un sottotetto) aveva sostenuto che dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un determinato intervento edilizio deriverebbe “un affidamento alla sua realizzazione” che, se proprio non “copre” formalmente anche gli aspetti edilizi, quantomeno ingenera una legittima aspettativa al rilascio dei competenti permessi edilizi, come a dire che una volta ottenuto uno non può non arrivare anche l’altro!
Il T.A.R. Lombardia cit., invece, ha espressamente sancito che “il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica).
Pretendere che dall’emanazione dell’una possa discendere un affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare l’autonomia dei due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a meno di uno di essi, avendo ottenuto l’altro”.
A cura di P. Costantino e P. De Maria
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