Ordinanza di demolizione: natura, destinatari, tempistica di adozione
di M. Petrulli
In questa occasione ci occuperemo di una serie di aspetti pratici riguardanti lo strumento principale di contrasto agli abusi edilizia, ossia l’ordinanza di demolizione. Si tratta, come è noto, di:
- un atto sanzionatorio dovuto;
- senza possibilità di esercizio di discrezionalità da parte del dirigente dell’ufficio tecnico;
- da emanarsi senza indugio;
- tipico, in quanto espressamente previsto e disciplinato dall’ordinamento;
- autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità;
- di natura reale, in quanto riguardante l’immobile oggetto di abusi;
- non richiedente la previa adozione di pareri da parte di altri organi (ad esempio, della commissione edilizia, ove istituita);
- il cui presupposto è la sussistenza certa delle opere abusive,
- non richiedente alcuna motivazione del concreto interesse pubblico.
Verificata l’effettiva sussistenza dei manufatti abusivi, l’ufficio ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore [1].
PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE:
PARTE II >> La motivazione che deve sorreggere l’ordinanza di demolizione.
PARTE III >> Legittimità dell’ordinanza di demolizione e termine per l’adempimento.
I destinatari dell’ordinanza di demolizione
L’ordine di demolizione ha, quali diretti destinatari, l’autore dell’abuso ed il proprietario, a prescindere dalla responsabilità effettiva di quest’ultimo e della sua buona fede [2], dovendo essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con l’immobile tale da consentire la restaurazione dell’ordine giuridico violato (TAR Sardegna, sez. I, sent. 22 gennaio 2024, n. 27). Nel caso di comproprietari, è sufficiente la notifica dell’ordinanza di demolizione ad uno solo (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II sent. 22 dicembre 2021, n. 1043) e, in ogni caso, al responsabile dell’illecito, dovendo tutti i comproprietari adoperarsi al ripristino; quelli ignari del provvedimento (non avendo appreso in altro modo dell’esistenza del procedimento in questione) potranno impugnare il successivo provvedimento di acquisizione dell’area anche nei loro confronti, fornendo prova di non avere avuto conoscenza dell’ordine demolitorio e di non essersi pertanto potuti attivare per il ripristino della legalità violata.
PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >> Permesso di costruire decaduto, all’Adunanza plenaria i dubbi su ordine di demolizione.
Il termine di adozione
Considerata la natura di illecito permanente degli abusi edilizi [3] e visto che la repressione degli illeciti urbanistico-edilizi costituisce attività soggetta a termini di decadenza o di prescrizione [4], l’ordine di demolizione può essere adottato anche a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela [5] né è richiesto un onere di motivazione rafforzata [6]. L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo, proprio perché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione e l’eventuale connivenza o la mancata conoscenza della loro esistenza da parte degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione. Il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva giammai l’amministrazione del potere di adottare l’ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche – e diverse – conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell’omissione o del ritardo nell’adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo [7].
PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >> La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione.
Secondo l’orientamento consolidato, per le funzioni di vigilanza e controllo vale il principio dell’inesauribilità del potere, e pertanto il comportamento illecito dei privati è sempre sanzionabile, qualunque sia il tempo trascorso e qualunque sia l’entità dell’infrazione: discende da ciò che sussiste, in ogni caso, l’obbligo in capo alla P.A. di attivare il procedimento sanzionatorio (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 17 gennaio 2023, n. 164). Inoltre, ricordiamo che non è necessario adottare prima l’ordine di sospensione dei lavori: secondo giurisprudenza pacifica [8], l’ordine di sospensione dei lavori non costituisce un necessario presupposto di legittimità dell’ingiunzione a demolire: di conseguenza, l’ordinanza di demolizione può essere adottata immediatamente, all’esito dell’accertamento della realizzazione di opere abusive. Il potere di sospensione dei lavori ha natura cautelare, essendo finalizzato ad evitare che la prosecuzione degli stessi determini un aggravarsi del danno urbanistico.
Note
[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 20 gennaio 2023, n. 685.
[2] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 15 novembre 2023, n. 2599.
[3] TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 13 settembre 2023, n. 515.
[4] TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 21.
[5] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 17 ottobre 2017, n. 9; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 gennaio
2024, n. 247; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5 luglio 2023 n. 6555; sent. 24 gennaio 2023, n.755; sent. 17 marzo
2022, n. 1959; TAR Toscana, sez. III, sent. 7 ottobre 2022, n. 1134; TAR Marche, sez. I, sent. 13 luglio 2023, n. 456.
[6] TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 9 ottobre 2023, n. 693.
[7] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 aprile 2023, n. 845.
[8] Cfr., ad esempio, TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 19 luglio 2022, n. 684; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 ottobre
2020, n. 5784; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1° luglio 2021, n. 4561.
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