Opere pubbliche incompiute, in vigore il Regolamento
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile scorso, è entrato in vigore il giorno successivo il decreto ministeriale n. 42/2013 recante “Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Il Regolamento, composto da 6 articoli, definisce come “opera pubblica incompiuta” l’intervento non completato per una o più cause:
– mancanza di fondi;
– cause tecniche;
– sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
– fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o di recesso dal contratto;
– mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.
Nell’articolo 3 intitolato “Modalita’ di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute” il provvedimento stabilisce che entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori (di cui all’articolo 3 del Codice Appalti), devono individuare le opere incompiute di rispettiva competenza e trasmettere l’elenco delle opere individuate al Ministero o alla regione interessata.
Per ogni opera devono essere indicate una serie di informazioni come l’importo complessivo dell’intervento e la percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato, le cause che hanno comportato l’incompiutezza dell’opera e possibili soluzioni, la possibilità di utilizzare l’opera incompiuta per altre finalità.
Con l’articolo 4 il decreto precisa le modalità di classificazione delle opere incompiute con l’obiettivo di deciderne l’utilizzazione mediante il completamento o il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.
Le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate secondo un ordine decrescente basato sulle caratteristiche e i livelli dettagliati di sviluppo indicati al comma 2, articolo 4 del decreto.
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