Opere precarie, quando il gazebo diventa abusivo

La precarietà di un’opera consiste nella struttura amovibile che quindi non altera lo stato dei luoghi.  Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 6382/2012) è intervenuta a seguito della modifica effettuata ad un gazebo, con la sostituzione della sua struttura e l’installazione di una nuova pavimentazione.

Il Comune ha infatti verificato durante un sopralluogo la non precarietà dell’opera e quindi ne ha ordinato la demolizione.

“Le caratteristiche dell’intervento – si legge nella sentenza – erano già state poste in luce nella mai impugnata ordinanza di demolizione 14 giugno 2010, come pure nell’istruttoria svolta dalla p.a. comunale in riferimento all’istanza di sanatoria ed ampiamente comprovante le sue attendibili valutazioni: per l’art. 21-octies, legge n. 241 del 1990, non è annullabile l’atto adottato in violazione di norme procedimentali ove lo stesso, per la sua natura vincolata, non possa avere un contenuto diverso: nella specie, è indubbio il carattere vincolato del discusso atto di rigetto della domanda di sanatoria (onde l’ininfluenza dell’omessa menzione delle osservazioni formulate dall’interessato).

Ancora, i gazebo non proprio precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7822)”.

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