Oneri concessori: integrazione e rideterminazione retroattiva
Oneri concessori e problematiche cronologiche: una recente sentenza del TAR Puglia (sez. III Lecce, n. 2858, 2 ottobre 2015) definisce alcuni interessanti principi in materia. Il caso di specie si riferisce ad un Comune che provvedeva a rideterminare retroattivamente l’importo del contributo concessorio relativo ad un permesso di costruire rilasciato oltre due anni prima, relativo ad un’opera ormai completata, motivando con la necessità di adeguare l’importo alle variazioni ISTAT nel frattempo intervenute.
Il privato provvedeva ad impugnare il provvedimento del Comune, reclamando la sua illegittimità, dal momento che la rideterminazione degli oneri è possibile solo nel caso di errori (eventualità da escludere nel caso di specie).
Il tribunale amministrativo pugliese dà ragione al privato, facendo emergere un orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001 (“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire” e “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio..”), il quale afferma che i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio. A tale momento, pertanto, è necessario avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.
Da tale affermazione di principio si trae il seguente fondamentale corollario: ovverosia quello che sancisce l’irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo per gli oneri concessori, ribadendosi l’integrale applicazione del principio “tempus regit actum” e, quindi, la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia.
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