Occupazione illeggittima di terreni da parte della p.a.

Il Tar Puglia, Lecce, sez. I, con la sentenza del 24 novembre 2010, n. 2683 e` intervenuto sulla questione dell`occupazione e trasformazione di suoli da parte delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche, senza che pero` siano rispettate le procedure espropriative di legge.

Dopo l`intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza 293/2010 aveva dichiarato l`illegittimita` dell`art. 43 del DPR 327/2001 “Testo Unico Espropri“ sulla c.d. accessione invertita, creando un vuoto normativo per la disciplina di questa fattispecie, il Tar Puglia ha provato oggi a colmarlo. (vedi news “Espropri: l’acquisizione sanante è illegittima” del 12 ottobre 2010)

In particolare il Tar, dopo un`ampia ricognizione delle vicende che hanno portato alla dichiarazione di illegittimita` dell`accessione invertita, ha individuato nella “Specificazione“ di cui all`art. 940 del codice civile, l`istituto al quale e` possibile ricondurre la disciplina delle occupazioni di terreni da parte della p.a. in assenza di un valido decreto d`esproprio.

L`art. 940 c.c. prevede che quando una cosa venga modificata da chi non ne e` proprietario in modo talmente incisivo da dare vita ad una cosa nuova, costui ne acquisti la proprieta` pagando al proprietario il prezzo della materia originaria, a meno che il valore di questa sorpassi notevolmente quello della mano d`opera.

In quest`ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della manodopera.

Si tratta di una norma – come ammesso anche nella sentenza in commento – che riguarda le cose mobili, ma il Tar Puglia ha ritenuto di poterla estendere anche agli immobili.

Pertanto, la proprieta` dell`opera pubblica viene acquistata a titolo originario dall`ente pubblico nel momento in cui l`opera e` stata completata. Non si tratta di un fatto illecito che da` diritto ad un risarcimento del danno – prosegue il Tar Puglia – ma di un fatto lecito che da` diritto ad un indennizzo.

In applicazione di questo principio, il Tar ha rigettato una domanda di restituzione di un fondo, poiche` esso e` cosa che non esiste piu` per effetto della realizzazione dell`opera pubblica, mentre ha accolto la domanda di risarcimento del danno, qualificandola come domanda indennitaria, volta ad ottenere la somma corrispondente al valore venale che il fondo avrebbe avuto se non fosse stato trasformato.

Fonte: Ance
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico