NTC: il decreto Milleproroghe non è chiaro

DL MilleprorogheArt. 20
"Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni"
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell’8 maggio 2003.

Questo l’articolo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 28 dicembre 2007. A Consiglio dei Ministri concluso, e prima che il testo fosse pubblicato, il Ministero ha assicurato che questo provvedimento conteneva la proroga delle NTC. L’articolo ha dunque suscitato accese polemiche nel momento in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sembra che la disposizione non riguardi la fase sperimentale di 18 mesi delle NTC, durante la quale è possibile applicare anche la normativa precedente; basta fare il confronto con la precedente proroga (scaduta il 31 dicembre 2007) contenuta nella legge 17/2007, all’articolo 3, comma 4-bis, recitava: "Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007 […]".

Il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 diceva: "Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente […]".

L’art. 20 del Milleproroghe sottopone alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis, le "revisioni generali delle norme tecniche"; se per “revisioni generali delle norme tecniche” si intende il nuovo testo delle NTC elaborato dal Ministero delle Infrastrutture (non ancora emanato e che sostituirà il DM 14 settembre 2005) allora non si è fissato un periodo transitorio per una norma che ancora non esiste; è scaduta però la proroga dell’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005, DM ad oggi ancora vigente.

Si attendono ora chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture.

Leggi tutto il decreto Milleproroghe

Leggi la notizia del 3 gennaio sulla pubblicazione del decreto in Gazzetta e su altri particolari d’interesse per il settore dell’edilizia, contenuti nel decreto stesso.

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