Novità per il Durc

Con la circolare protocollo n. 6898/2008 l’Inail, anticipando le istruzioni del Ministero del lavoro, precisa che all`atto della richiesta del Durc le imprese non sono piu` tenute a presentare un`autocertificazione circa l`inesistenza a proprio carico di violazioni alla normativa sulla sicurezza, ostative al rilascio del Documento unico sulla regolarita` contributiva.  Le aziende infatti la dovranno inviare alle competenti direzioni provinciali del lavoro (dpl).

La circolare dell`Inail illustra i nuovi aggiornamenti apportati alla procedura di rilascio del Durc. Spiega che in fase di richiesta le imprese devono sempre indicare il ccnl applicato, che sara`quello evidenziato in stampa sul certificato di regolarita` contributiva.  Due sono le opzioni alternative, ccnl edile o ccnl di altri settori, e in quest’ultimo caso andra`anche precisato quale esattamente e` il contratto collettivo applicato in azienda.

L’Inail precisa anche che  la scelta del ccnl e` obbligatoria unicamente nell`ipotesi in cui il tipo di soggetto che ha richiesto il Durc e` «impresa».
E in questi casi sul Durc e` riportata la seguente dicitura: «L`impresa dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative, del seguente settore … » (segue la precisazione del ccnl come indicata sulla richiesta).
Se invece il tipo di soggetto che ha richiesto il Durc non e` un’impresa, ma un lavoratore autonomo, non e` richiesta l`indicazione del ccnl applicato e sul Durc sara` riportata la seguente dicitura: «Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti».
L`Inail aggiunge che ogniqualvolta viene selezionata l`opzione «lavoratore autonomo» non vengono richiesti nemmeno i dati relativi all`iscrizione alla Cassa edile.

La novita` principale della nuova disciplina sul Durc, operativa dal 30 dicembre a seguito del dm 24 ottobre 2007, e` stata l`ampliamento del principio di regolarita`. Infatti non sono soltanto le carenze ai versamenti a Inps, Inail e Casse edili, ma anche l`esistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro a bloccare il rilascio del certificato unico di regolarita`.

Queste violazioni e i tempi durante i quali e` ostacolato il rilascio del Durc sono previsti dal citato dm in un elenco tassativo. Il nuovo requisito e` un vincolo al rilascio del Durc perchè il mancato rispetto della sicurezza in azienda, in altre parole, costituisce causa ostativa al rilascio del Durc per un tempo predeterminato.
L`efficacia sospensiva si consuma automaticamente allo spirare del termine prefissato, poiche` il regolamento non richiede la rimozione dell`infrazione che ha dato luogo allo stop del rilascio del Durc.

Il nuovo vincolo opera unicamente nei confronti dei datori di lavoro, che devono autocertificare la situazione di regolarita` circa le norme sulla sicurezza, ma non riguarda i lavoratori autonomi. E opera con esclusivo riferimento al Durc che sia richiesto per benefici. 
A questo proposito l`Inail spiega che e` di prossima emanazione una circolare del ministero del Lavoro nella quale verra` stabilito che l`autocertificazione dovuta dall`impresa circa l`inesistenza a proprio carico delle violazioni sulla sicurezza andra` trasmessa alle competenti dpl. Pertanto, in caso di richiesta di Durc per benefici, il richiedente non dovra` piu` effettuare tale autocertificazione.

Fonte: www.ance.it e Italia Oggi

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico