Niente riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva

di MARIO PETRULLI

Segnaliamo l’ennesima sentenza sulla delicata questione della possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di un intervento edilizio privato: stavolta è il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 6891, ad occuparsi della possibilità che la fascia di rispetto cimiteriale venga ridotta per la realizzazione di un campeggio, con alcune unità abitative finalizzate al turismo e di un parcheggio.

Come è noto, ai sensi dell’art. 338 del Testo Unico Leggi sanitarie(1), il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

  • risulti accertato dal medesimo Consiglio che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
  • l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, con motivata delibera e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici; detta riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

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