Necessario il permesso di costruire per la pergotenda?

di MARIO PETRULLI

Nei primi mesi dell’anno il Consiglio di Stato (sez. V, sentt. 25 gennaio 2017, n. 306 e 7 febbraio 2017, n. 543) è intervenuto sul titolo edilizio necessario per l’installazione di una pergotenda, intesa quale struttura leggera munita di meccanismo idoneo a far scorrere un telo sopra un telaio al fine di proteggere una zona dalla luce del sole, ancorata ad una parete o ad un balcone.
Superando alcune incertezze del passato, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che, in generale, le pergotende, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie. Le pergotende non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

La pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo
Analizzando il caso concreto sottoposto alla loro attenzione (una “struttura di alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente; […] ancorata ai muri perimetrali del fabbricato e al muretto di parapetto del terrazzo; […]  sorretta da pali, sempre in alluminio anodizzato, che poggiano sul pavimento del terrazzo”, occupante “una superficie di circa mq. 34 risulta tamponata sui due lati liberi da tendine plastiche, scorrevoli all’interno di binari, comandate elettricamente e da teli plastici fissi (timpano e frangivento) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato”), i giudici, nella citata pronuncia n. 306/2017, hanno ritenuto che la pergotenda, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (quale è quella solitamente utilizzata per le pergotende in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».
Inoltre, l’elemento di copertura e di chiusura è costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno ritenuto che la struttura leggera, destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile, non abbisognava del previo rilascio di un permesso di costruire, risolvendosi «in un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste».
Similmente, nell’altra pronuncia citata (sent. n. 543/ 2017), è stato affermato che per una “tenda apribile ad impacchettamento, di mt. 5,88 x 3,50 con altezza minima di mt. 2,60 ed altezza massima di mt. 2,80, montata su una struttura in legno i cui lati sono chiudibili tramite teloni scorrevoli in PVC trasparente” non necessita il permesso di costruire, con analoga motivazione.

Pergotenda: un orientamento ormai consolidato
L’orientamento espresso si sta consolidando: stavolta è il TAR Lazio, sez. II bis Roma, con la sent. 11 aprile n. 4448, ad affermare che “la struttura costituita da due pali poggiati sul pavimento di un terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in pvc, ancorata al sovrastante balcone e munita di copertura rigida a riparo del telo retraibile (c.d. pergotenda) non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale: la stessa va pertanto qualificata come arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede ed è riconducibile agli interventi manutentivi liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”.
Ovviamente, nel caso in cui nella pergotenda si installino delle tamponature laterali idonee a creare un volume, non si è dinanzi ad un’ipotesi di attività edilizia libera ma serve un vero e proprio titolo edilizio, solitamente individuato nel permesso di costruire; nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici romani, in particolare, si era avuta la tamponatura con policarbonato trasparente dei tre lati originariamente aperti della pergotenda, oltre alla realizzazione di porte di accesso laterali: di conseguenza, “le chiusure verticali e la presenza di porte di accesso, seppure in materiale leggero e facilmente amovibile, impediscono di considerare la stessa come un arredo esterno, funzionale alla fruizione temporanea del terrazzo, essendo, al contrario, riconoscibile una vera e propria opera di ristrutturazione edilizia, in quanto rivolta a modificare l’appartamento mediante la trasformazione del terrazzo in un ambiente tendenzialmente chiuso”.

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