Mancata manutenzione delle strade nonostante le segnalazioni: comportamento gravemente colposo in capo ai funzionari comunali

di Mario Petrulli

È riscontrabile la colpa grave nel comportamento omissivo del responsabile dell’ufficio manutenzione del Comune e del responsabile dello specifico procedimento che, nonostante le segnalazioni circa la necessità di sistemazione di un tratto stradale comunale, non si sono mai attivati: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Sardegna, nella sent. n. 48/2023, depositata lo scorso 6 aprile.

Nel caso specifico, la presenza di alcune buche nella strada aveva determinato un incidente stradale mortale e conseguente condanna del Comune.

La colpa grave, come è noto, è uno degli elementi necessari perché si possa concretizzare la responsabilità erariale del dipendente pubblico, insieme al rapporto di servizio, al nesso causale e al danno conseguente per le casse pubbliche.

Detta tipologia di colpa, come è noto[1], dal punto di visto dell’elemento psicologico, è delineata dalla giurisprudenza quale negligenza intollerabile o trascuratezza imperdonabile ai propri doveri di servizio, cioè il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso; deve, cioè, sussistere un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza di un minimo grado di diligenza.

In altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma ma anche connotato da un palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza nella condotta, talchè l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante[2].

Il rapporto di servizio, ovviamente, nel caso specifico non era in discussione, visto che i due funzionari condannati erano dipendenti del Comune ed inquadrati, con ruoli di responsabilità, nell’ufficio preposto alla manutenzione delle strade dell’ente locale.

Parimenti, il nesso causale era stato ritenuto comprovato, essendo stato accertato, da due sentenze del giudice ordinario, che l’incidente stradale mortale era da attribuire alle buche ripetutamente segnalate.

A tal proposito, è interessante segnalare come il giudice contabile possa porre, a base delle sue decisioni, il materiale derivante da un giudizio diverso da quello per danno erariale, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa. Tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e pre-processuale penale, possono e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull’esistenza dell’eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative/contabili[3]. Il giudice contabile può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza.

Secondo i giudici sardi, “al giudice contabile non può essere sottratta l’autonoma valutazione degli stessi elementi di fatto e dei contenuti degli atti penali, tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c., in quanto le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa, nell’ambito del quale il giudice adito può anche pervenire ad una distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti; il principio della separazione ed autonomia dei processi non esclude di contro l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari”.

Il danno, nel caso specifico, era rappresentato dal debito fuori bilancio che il Comune aveva dovuto riconoscere a seguito della condanna per l’avvenuto incidente mortale.

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto il concorso di altri soggetti alla causazione del fatto ed esercitato il potere riduttivo di cui all’art. 52, comma 2, del r.d. n. 1214 del 1934, considerando la mancata sottoscrizione, da parte del Comune, di una copertura assicurativa per responsabilità civile da sinistri verificatisi nelle strade cittadine, la ridotta anzianità lavorativa di uno dei convenuti e la circostanza che le funzioni dirigenziali erano state conferite all’altro in via temporanea e per un periodo molto limitato e prorogate più volte con successivi provvedimenti, ma sempre per brevi periodi.

Ricordiamo che, in caso di condanna, sulla somma è dovuta la rivalutazione monetaria (nel caso specifico, dal momento del pagamento della somma riconosciuta agli eredi del motociclista deceduto nell’incidente e fino alla pubblicazione della sentenza della Corte dei conti); dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.

[1] Cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, sent. n. 13/2023, depositata lo scorso 16 marzo.

[2] Corte dei conti, sez. giurisd. d’appello per la Regione Siciliana, sent. n. 63/2022, depositata il 14 aprile 2022.

[3] Cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, sent. n. 656/2021, depositata l’11 agosto 2021; Cass. civ., sez. II, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 maggio 2012, n. 2847; Cass. civ., sez. III, sent. 2 aprile 2014, n. 7698, secondo cui “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza, che in detto giudizio sia stata pronunciata, costituisce documentazione. Può utilizzare anche i documenti in quella sede acquisiti, liberamente apprezzandoli nell’ambito della formazione del proprio libero convincimento”.

Secondo la Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, sent. n. 657/2021, depositata il 12 agosto 2021, l’autonomia del giudizio dinanzi ai giudici contabiliin ogni caso, non preclude al giudice contabile di poter valutare le prove poste a fondamento della decisione del giudice penale quali “prove atipiche”, ai fini del formarsi del libero convincimento del giudice (ex multis, Cass. civ., sez. II, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 maggio 2012, n. 2847)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico