L’esonero degli oneri concessori per gli interventi sugli edifici unifamiliari: vademecum operativo

di MARIO PETRULLI

1. La norma
L’art. 17 comma 3 lett. b) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dispone l’esonero del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20% , di edifici unifamiliari. Si tratta di una disposizione stringata che presenta numerosi profili di criticità, superabili attraverso uno studio della casistica giurisprudenziale.

2. La giurisprudenza
Secondo un orientamento consolidato, il carattere di unifamiliarità di un fabbricato a destinazione abitativa è ricavabile dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, in ragione del volume, della superficie, del numero e della funzione e caratteristiche dei vani, in rapporto alle esigenze ed alla possibilità di utilizzo da parte di un unico nucleo familiare. La nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma non è nella sua accezione strutturale, ma socio-economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie.
Si tratta di una disposizione il cui scopo è, quindi, quello di agevolare i proprietari di alloggi unifamiliari, presumendo il Legislatore che gli interventi sugli stessi non abbiano carattere di lucro, ma la sola funzione di migliorare le condizioni di abitabilità degli edifici medesimi. La disposizione è diretta, dunque, a promuovere le opere di adeguamento degli edifici alle necessità abitative del singolo nucleo familiare, circoscrivendone l’operatività agli interventi che non mutino sostanzialmente l’entità strutturale e la dimensione spaziale dell’immobile e non ne elevino (in modo particolarmente apprezzabile) il valore economico.

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