Lavori edili: la nomina del coordinatore lavori

Il comma 11 dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008 e s.m., prevede da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori lo svolgimento anche delle funzioni del coordinatore per la progettazione.
Ma quando deve essere nominato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori?

Il comma 3 dell’art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori prevede che, nei cantieri in cui é contemplata la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designi il coordinatore per la progettazione.

Tale disposizione (secondo l’art.11) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro.

In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati esclusivamente al coordinatore per l’esecuzione.

È di tutta evidenza (come ribadito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 30/ 2009) che si tratta di compiti da svolgere durante la progettazione dell’opera e di conseguenza il coordinatore per l’esecuzione dell’opera non può che essere nominato “contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione”, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti necessari connessi.

A cura di Marco Vinci

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