La realizzazione di un ascensore interno

di MARIO PETRULLI

Fra le attività di edilizia libera previste dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) rientrano, come è noto, anche “gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” (art. 1, comma b)). La norma pone diversi aspetti problematici nel caso di realizzazione di un ascensore nel vano scale (quindi, interno) di un condominio, che possiamo così sintetizzare:

  • legittimazione all’intervento da parte del singolo condomino;
  • eventuale necessità di autorizzazione di delibera condominiale;
  • eventuale necessità di titolo edilizio.

In merito al primo aspetto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta installazione non è qualificabile come innovazione condominiale (art. 1120 c.c.) ma rientra tra quelle realizzabili su iniziativa del singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c., il cui comma 1 dispone che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

Ci si potrebbe chiedere se il condomino interessato debba dimostrare l’esistenza di un handicap accertato dalle autorità competenti per poter procedere all’installazione dell’ascensore. Su tale aspetto è stato correttamente evidenziato che la legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) non richiede…

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