La nozione di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire
di MARIO PETRULLI
Come è noto, l’art. 3 comma 1 del Testo Unico Edilizia(1) offre la definizione di interventi di nuova costruzione, individuandoli per esclusione fra quelli che non rientrano fra gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. La norma dispone che, comunque, sono da considerarsi tali:
“e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
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