La manutenzione ordinaria dopo il nuovo glossario dell’edilizia libera

di MARIO PETRULLI

Sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale contenente la prima parte del glossario dell’edilizia libera. Si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo di interventi che devono considerarsi attività edilizia libera e, conseguentemente, non richiedono un particolare titolo abilitativo.

Secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lett. a) del Testo Unico Edilizia, sono interventi di manutenzione ordinaria “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Più precisamente:

  • le finiture sono gli elementi accessori di una parte strutturale (ad esempio, infissi, grondaie, tegole del tetto);
  • la riparazione consiste nella sistemazione dei danni presenti, con mantenimento dell’elemento originario (ad esempio, la sistemazione di una fessura nella grondaia dell’edificio);
  • il rinnovamento consiste nel riportare, attraverso un intervento tecnico, lo stato preesistente di un elemento (ad esempio, la ritinteggiatura di un edificio);
  • la sostituzione consiste nel cambiare un elemento ormai usurato con un altro identico per funzione al precedente (ad esempio, la sostituzione di un infisso).

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