La coerenza fra le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto del titolo edilizio ed il provvedimento finale
di MARIO PETRULLI
Secondo un noto e consolidato orientamento della giurisprudenza, considerato che “La finalità della comunicazione di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l’amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre-decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” , deve ritenersi “precluso alla Pubblica Amministrazione fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell’ufficio” .
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