La Camera ha modificato il regime transitorio per le Norme Tecniche

La Camera ha finalmente approvato il Disegno di legge di conversione del DL 248/2007 (decreto Milleproroghe) che disciplina il periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, all’articolo 20.

Con il comma 1 del nuovo articolo 20 viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

È stato sostituito il testo ambiguo del decreto legge che sottoponeva alla disciplina transitoria le revisioni generali delle norme tecniche, ossia le nuove NTC che, alla data di entrata in vigore (31/12/2007) del DL Milleproroghe, non erano ancora state emanate. La nuova formulazione dell’articolo contiene il riferimento esplicito al DL 136/2004 convertito dalla legge 186/2004, come era stato fatto dalla legge 17/2007.

Il DM del 14 settembre 2005 non va ancora in pensione. Infatti recita come segue:

"A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, come, da ultimo, modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all’applicazione della suddetta revisione generale è possibile l’applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996" (comma 2 articolo 20).

Perciò fino al 30 giugno 2009, sarà possibile scegliere se applicare:
– le nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008;
– le NTC approvate con il DM 14 settembre 2005;
– i DM 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996e 16 gennaio 1996.

Inoltre:

"Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo". (comma 3)

Il comma 4 recita impone che con l’entrata in vigore del DM del 14 settembre 2005 la proroga al 30 giugno 2009 non si applichi alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell’articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Le verifiche tecniche (articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003), eccetto gli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 30 giugno 2009, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1. La partecipazione alla suddetta commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.

Il provvedimento passa all’esame del Senato e dovrà essere approvato definitivamente entro il 29 febbraio.

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