IVA agevolata in edilizia: si applica alle prestazioni professionali?
Tra le prestazioni che possono scontare l’aliquota agevolata per l’IVA in edilizia, sono presenti anche le cosiddette prestazioni professionali? La domanda non è irrilevante. Ecco la risposta del Ministero delle Finanze (già contenuta nella risalente circolare n.71 del 7 aprile 2000): le prestazioni professionali non possono rientrare nell’agevolazione “in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell’intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. Va tenuto presente del resto che tali prestazioni esulano dalla ratio agevolativa della direttiva comunitaria, tesa ad incentivare l’impiego di manodopera in determinati settori ad alta intensità di lavoro, e che il legislatore nazionale, quando ha voluto estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio anche alle prestazioni professionali, le ha esplicitamente richiamate”.
Pertanto, alla luce dell’interpretazione esplicita della amministrazione finanziaria le fatture emesse dai professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri) per la progettazione, la direzione lavori o altre attività connesse, devono essere fatturate con aliquota ordinaria del 22%.
Per ulteriori rapide informazioni leggi l’articolo IVA agevolata 10%: quando è possibile usufruirne in edilizia?
Bisogna ricordare, a tal riguardo, che l’IVA agevolata al 10% non deve essere applicata neanche agli importi relativi ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ed anche ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente.
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