Interventi edilizi nelle vicinanze di un torrente

di MARIO PETRULLI

Il proprietario di un terreno confinante con il letto di un torrente ritenendole opere modeste che non concretizzano rilevanza secondo la normativa prevista per le fasce di rispetto fluviali, realizza una pavimentazione in conglomerato cementizio e una recinzione con muretto in conglomerato cementizio e sovrastante ringhiera in ferro; inoltre, effettua la posa in opera di 3 pilastrini in mattoncini antichizzati e di un cancello per ingresso carrabile e pedonale. Dal canto suo, l’amministrazione comunale ordina la demolizione di quanto realizzato ed il ripristino dei luoghi, perché l’attività edilizia posta in essere contrasta con il divieto di costruzione di opere sugli argini dei cori d’acqua previsto dall’art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523.

Come viene a risolversi tale controversia? Il Comune è dalla parte della ragione, come ricordato recentemente dal TAR Campania, sez. Salerno, nella sent. 6 giugno 2017, n. 1021. Come evidenziato dalla giurisprudenza, “Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96 lett. f), r. d. 25 luglio 1904 n. 523, risponde all’esigenza di natura pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile, con la conseguenza che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33, l. 8 febbraio 1985 n. 47 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria”.

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