Incentivo tecnico in una gara di appalto di servizi/forniture gestita da un soggetto aggregatore
di MARIO PETRULLI
È possibile prevedere e successivamente distribuire l’incentivo di cui all’art. 113(1) del Codice dei contratti pubblici(2) per il personale tecnico utilizzato per l’esecuzione di un contratto di servizi o forniture stipulato a seguito di una gara svolta non dallo stesso Ente ma da un soggetto aggregatore, tenuto che nella fase di esecuzione del contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da svolgere tra il caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione a convenzione stipulata da soggetto aggregatore?
È il quesito posto alla Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia Romagna e al quale i giudici contabili hanno dato risposta positiva, sia pur con alcune precisazioni, nella deliberazione n. 30/2020/PAR (camera di consiglio del 2 aprile).
Come è noto, in base all’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di contratti di lavori, servizi e forniture destinano, ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% delle risorse stanziate per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 del medesimo art. 113, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
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