Incentivi per le funzioni tecniche: esemplificazioni di casi ammissibili

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia Romagna, delib. 4 maggio 2020, n. 33, gli incentivi possono essere riconosciuti per l’affidamento diretto «mediato» dal confronto, per lavori, tra preventivi e/o dalla consultazione, per servizi e forniture, tra più operatori economici nell’ipotesi prevista dalla lettera b), comma 2, dell’art. 36 del codice (tale norma riguarda gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti).
Secondo i giudici, tale modalità comparativa è assimilabile ad una gara informale ma con evidenza pubblica e, conseguentemente, non osta al riconoscimento degli incentivi.
Sul punto anche l’ANAC, nelle proprie linee guida n. 4, ha configurato la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia previsti dall’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice quale procedura comparativa considerato anche che l’affidamento diretto avviene «nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del codice dei contratti pubblici (punto 3.1. delle linee guida)».

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