Incarico ad un professionista tecnico e rispetto del principio di rotazione

di MARIO PETRULLI

Il principio di rotazione negli appalti pubblici è espressamente previsto dal Legislatore in alcune norme del decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici):

  • art. 36, in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria;
  • art. 63, in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
  • art. 77, in materia di composizione della commissione giudicatrice;
  • art. 83, in materia di individuazione dei criteri di selezione;
  • art. 157, in materia di incarichi di progettazione e connessi;
  • art. 209, in materia di arbitrato.

In generale, per quanto concerne i contratti di affidamento nei quali la PA è stazione appaltante, la rotazione deve considerarsi strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza (in tal senso, ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 8 marzo 2017 n. 1336 e TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 16 maggio 2017 n. 926).
La stessa ANAC, nelle Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 4 del 26 ottobre 2016, occupandosi della rotazione, espressamente prevede che il rispetto del principio è finalizzato ad evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo al contempo la distribuzione delle opportunità agli altri operatori economici presenti sul mercato.
La materia è di interesse anche per i professionisti tecnici allorquando partecipano alle gare d’appalto di servizi banditi dalla P.A.Un esempio si è avuto nella recente sent. 16 maggio 2017 n. 926 del TAR Campania, Salerno, sez. I, e merita di essere evidenziato perché di sicuro interesse pratico. Ecco i fatti sintetizzati.

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