Inail – Documento Unico di Regolarità Contributiva
L’Inail ha illustrato, con la circolare n. 7 del 5 febbraio, le novità che riguardano il Durc introdotte dal Decreto attuativo del 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare ministeriale esplicativa n. 5 del 2008.
L’ambito di applicazione del Durc riguarda tutti gli appalti pubblici: i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire, i finanziamenti per la realizzazione di investimenti comunitari, i benefici normativi e contributivi e le attestazione SOA.
Dal 31 dicembre 2007, anche per i lavoratori autonomi, in caso di appalti pubblici e/o lavori privati edili, è previsto l`obbligo di richiedere il Durc. Per il settore edile, gli organi competenti al rilascio dello stesso sono le Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’Inail fornirà ulteriori chiarimenti con una successiva comunicazione.
Il termine per il rilascio del DURC è fissato in 30 giorni dalla richiesta; e in tale termine non vengono inclusi i 15 giorni di sospensione previsti per i fini istruttori, nonchè per eventuali regolarizzazioni contributive.
La validità del Durc per i lavori privati in edilizia è trimestrale; per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per le sovvenzioni comunitarie, la validità è mensile. Negli altri casi, ovvero negli appalti pubblici, il documento ha una validità limitata alla fase per la quale è richiesto: ad esempio per la stipula del contratto.
L’utilizzo del certificato che non risponda a veritè sanzionabile penalmente.
L`Inail ricorda che la regolarità contributiva deriva dalla correntezza degli adempimenti contributivi, dalla corrispondenza tra i versamenti effettuati e quelli accertati e dalla correttezza degli obblighi di denuncia, compresi quelli che modificano ed estendono la natura del rischio coperto dall`assicurazione obbligatoria.
Per la partecipazione alle gare d`appalto o per la verifica in fase di gara, la differenza tra somme dovute e versate non deve essere troppo rilevante: con riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione, tale differenza è ritenuta non grave se inferiore o pari al 5%, o comunque inferiore a Euro 100,00 (come già precisato dalla Circolare Ministeriale).
In occasione di partecipazione ad una gara d’appalto o di verifica dell’autodichiarazione, nel caso di una certificazione di regolarità contributiva con scopertura non grave, c’è tempo sino a 30 giorni dal rilascio del certificato per regolarizzare la posizione debitoria.
In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche non grave, significa l’irregolarità dell`azienda, la conseguente sospensione della pratica e la regolarizzare entro 15 giorni.
Non comportano, inoltre, un ostacolo al rilascio del certificato:
– i crediti vantati dall`Istituto e già iscritti a ruolo, per cui è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
– i crediti non ancora iscritti a ruolo con pendenza amministrativa, sino al rigetto del ricorso, o con pendenza giudiziaria, fino al passaggio in giudicato della sentenza;
– gli aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati presso un conto bloccato.
Per quanto riguarda le irregolarità riscontrate con riferimento alle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, richiamate dall’allegato A del Decreto sul Durc, sulla scorta di quanto sostenuto nella circolare ministeriale n. 5/08, anche l`Inail conferma che tali irregolarità sono da considerarsi ostative al rilascio del Durc ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (cioè i vantaggi economici riconosciuti da norme specifiche in favore di particolari categorie di lavoratori, che operano in deroga rispetto alla disciplina ordinaria).
Pertanto, sempre ai fini Inail, sono da escludere dall’ambito di applicazione del Durc i benefici riconducibili a:
– sospensione dei termini di versamento a causa di calamità naturali;
– riduzione contributiva prevista in favore di determinati territori o per specifici settori produttivi;
– assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato (l’aliquota agevolata del 10% costituisce un elemento naturale per tale tipologia di contratto).
Rientrano invece nella disciplina del Durc gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (ad esempio quelli previsti dai contratti di inserimento e mobilità, le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione, le particolari riduzioni contributive, tra cui lo sconto edile dell`11,50% che non potrà essere applicato alla regolarizzazione dell’anno 2007).
La circolare e l’allegato riportano l’elenco completo delle agevolazioni per la cui fruizione è necessario che i datori di lavoro (oltre ad applicare integralmente la parte economica e normativa del Ccnl di riferimento e a non essere soggetti a provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per la violazione delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro) siano in possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail e, per il settore edile, delle Casse Edili.
Nel caso in cui l`Ente che certifica la regolarità sia lo stesso che prevede l’agevolazione (cioè la stazione appaltante), la regolarità deve essere verificata senza alcun adempimento cartaceo- ma rimane l’obbligo l’obbligo da parte del datore di lavoro di presentare l’allegata autocertificazione che attesti il possesso degli altri requisiti.
Inoltre, dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di presentazione dell’autocertificazione ricade anche per i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio 2007, entro il termine fissato per presentare l`autoliquidazione 2007/2008.
La verifica della regolarità contributiva verso gli altri Enti previdenziali potrà essere effettuata successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri confronti.
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