In vigore dal 1° gennaio la Finanziaria 2010
E’ stata pubblicata sulla Gezzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso la legge n.191 (Legge Finanziaria 2010)“, in vigore dal 1° gennaio 2010.
Diventa così definitiva la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree possedute da privati, nonche` la proroga della detrazione IRPEF del 36% per il recupero delle abitazioni, con la contestuale messa a regime dell`aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali.
Analizziamo punto per punto questi aspetti.
1)Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree possedute da privati
L`art.2, comma 229, della Legge n.191/2009 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonche` delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute, alla data del 1° gennaio 2010, da privati non esercenti attivita` commerciali, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.
Il pagamento puo` avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (I rata), 31 ottobre 2011 (II rata), 31 ottobre 2012 (III rata).
La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l`imposta sostitutiva, devono essere effettuate entro la medesima data del 31 ottobre 2010.
2)Abitazioni: proroga della detrazione del 36% e messa a regime dell`IVA al 10% per le manutenzioni
Con riferimento agli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, come auspicato dall`ANCE, l`art.2, commi 10-11, della Legge Finanziaria 2010, prevede:
– la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni – art.2, comma 10, lett. a -b;
– la proroga per un ulteriore anno della detrazione IRPEF del 36% per l`acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare), riconosciuta in presenza di entrambe le seguenti condizioni – art.2, comma 10, lett. c:
a) gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
b) il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013;
– la messa a regime dell`IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni – art.2, comma 11.
Tale disposizione recepisce la Direttiva 2009/47/CE, con la quale l`Unione Europea ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, in via permanente, aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi cd. “ad alta intensita` di manodopera“, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (di cui all`art.3, comma 1, lett.a-b, del D.P.R. 380/2001)
3)Proroga della detassazione dei contratti di produttivita` – art.2, c.156, lett.b e 157
Nell`ambito delle disposizioni relative al lavoro dipendente, l`art.2, commi 156, lett.b, e 157, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2010, della detassazione dei premi di produttivita`, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l`applicazione di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.
In particolare, l`agevolazione riguarda le somme relative ad incrementi di produttivita`, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitivita` e redditivita` legati all`andamento economico dell`impresa.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore edile, si ricorda che, come chiarito dalla C.M. n.59/E/2008, l`agevolazione, con riferimento a tali premi di produttivita`, spetta, altresi`, per gli importi relativi al cd. “elemento economico territoriale“ (E.E.T.), di cui all`art.38 del CCNL, a condizione che gli stessi costituiscano «un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttivita`, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitivita` e redditivita` legati all`andamento economico dell`impresa».
4) Disposizioni in favore dell`Abruzzo – art.2, c. 198 e c.228
Viene prevista:
– l`introduzione, in via sperimentale per l`anno 2010, di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L`Aquila – art.2, comma 228;
– la proroga, fino al mese di giugno 2010, del termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma, ed individuati ai sensi dell`art.2, comma 1, del DL 39/2009, convertito dalla legge 77/2009 – art.2, comma 198, lett. a.
5) Altre misure fiscali
Sono presenti involtre:
– disposizioni in materia di riduzione del 20% dell`acconto IRPEF riferito al periodo d`imposta 2009 – art.2, commi 6-8;
– applicazione di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria del 12,50% – cfr. D.Lgs. 239/1996) sugli interessi relativi agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita` d`impresa, ed emessi da banche per sostenere progetti d`investimento di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno – art.2, commi 178- 180.
L`imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano ceduti prima di 12 mesi dall`acquisto.
Le modalita` attuative dell`agevolazione saranno stabilite con un Decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sentite le competenti autorita` di vigilanza.
Fonte: Ance
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