In vigore da oggi il nuovo T.U. di Sicurezza sul Lavoro
Ricordiamo che oggi entra in vigore il DL 81/2008.
Diseguito proponiamo i link all’intero testo del Decreto, allo Speciale Sicurezza e all’approfondimento di Daniele Campo.
Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Decreto costituisce l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento di tali norme in un unico testo normativo.
Il decreto persegue queste finalità nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, e in conformità all’articolo 117 della Costituzione italiana, agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione. Il testo garantisce l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
***
Lo speciale Sicurezza di www.ediliziaurbanistica.it
***
UNICO TESTO NORMATIVO IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
di Daniele Campo
Dopo 30 anni di inutili tentativi, avviati con la L. 833/1978 e mai portati a termine a causa della complessità della materia e delle resistenze delle parti sociali, ha visto la luce il T.U. in materia di tutela e salute della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che, pur non stravolgendo la materia, contiene, senza dubbio, numerosi spunti innovativi, soprattutto in relazione alla parte generale ed ai principi comuni. La parte tecnica, invece, ha subito modifiche meno rilevanti, vista la natura comunitaria di tali disposizioni, che non ha permesso al legislatore nazionale di intervenire sulla materia in profondità.
Il nuovo D. Lgs., in vigore dal 15 maggio (anche se la parte principale del provvedimento, e cioè la valutazione dei rischi aziendali, entrerà in piena operatività il prossimo 29 luglio), è composto da 306 articoli, suddivisi in 13 titoli, dedicati nell’ordine a:
I. (artt. 1-61) – Principi comuni (disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali);
II. (artt. 62-68) – Luoghi di lavoro (disposizioni generali, Sanzioni);
III. (artt. 69-87) – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche);
IV. (artt. 88-160) – Cantieri temporanei o mobili (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni);
V. (artt. 161-166) – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (disposizioni generali, sanzioni);
VI. (artt. 167-171) – Movimentazione manuale dei carichi (disposizioni generali, sanzioni);
VII. (artt. 172-179) – Attrezzature munite di videoterminali (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni);
VIII. (artt. 180-220) – Agenti fisici (disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni);
IX. (artt. 221-265) – Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni);
X. (artt. 266-286) – Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni);
XI. (artt. 287-297) – Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni);
XII. (artt. 298 – 303) – Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
XIII. (artt. 304 – 306) – Disposizioni finali.
I 51 allegati tecnici (in realtà 52, visto che l’all. 3 è diviso in due parti) completano la struttura del testo unico.
(Legga tutto l’approfondimento dell’avvocato Daniele Campo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA