Imu, tutto quello che c’è da sapere prima di pagare l’acconto
In vista della scadenza per il pagamento dell’acconto Imu ecco alcune indicazioni:
– CASA IN USO AL FIGLIO, SI CAMBIA: A differenza dell’Ici sono limitati i casi di immobili “assimilati” all’abitazione principale: la casa in uso gratuito ad un parente paga come seconda casa. Nel caso di due componenti dello stesso nucleo familiare, che possiedono e abitano in due diversi immobili nello stesso comune, inoltre, uno dei due perderà la detrazione prevista per l’abitazione principale, che da quest’anno è parametrata al nucleo familiare.
– PRIMA CASA, COSE DA SAPERE: E’ considerata tale se c’é dimora abituale e residenza anagrafica. Si deve trattare di una sola unità catastale (due immobili attigui anche se comunicanti vengono considerati uno prima e l’altro seconda casa) ed è possibile avere una sola pertinenza per categoria catastale (box, cantina, tettoia): così se si possiedono due box, il secondo pagata di più. – IMMOBILI RURALI: Per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (stalle, cascine, fienili) l’aliquota è del 2 per mille (i comuni potranno dimezzarla).
– CASE IN AFFITTO O ALL’ESTERO: Per le case affittate l’aliquota è quella della seconda casa (0,76%). L’Imu dovrà essere pagata dagli italiani anche per gli immobili che possiedono all’estero. In questo caso l’aliquota è dello 0,76% e la base imponibile è il prezzo indicato sull’atto di acquisto (o in assenza il valore di mercato).
– PER I SEPARATI: E’ un’altra novità introdotta quest’anno. Prima l’importo sulla casa andava pagata dal coniuge proprietario, ora invece l’importo dovrà essere versato da chi occupa l’abitazione.
– SI PAGA CON IL MODULO F24: E’ la nuova e ulteriore complicazione. Nel modello vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del possessore. Va quindi compilato la “Sezione Imu e altri tributi locali”. Nella prima colonna va riportato il codice del comune dell’immobile. Va quindi barrata la casella “acconto” e indicato il numero degli immobili. Per le prime case il codice tributo è 3912.
Per le seconde case l’importo dovuto nella rata va diviso in due righe: nella prima andrà indicato il codice tributo per la quota che incassano i comuni (3918), nella seconda il codice tributo per la quota statale (3919). Per i fabbricati rurali ad uso strumentale il codice è 3913. Ultimo accorgimento: per le prime case bisognerà indicare se si tratta della prima di due o di tre rate. Nel primo caso bisognerà inserire nella casella “rateazione” il codice 0101; per le tre rate, invece, il codice è 0102.
Fonte: Ansa
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