IMU, la Circolare del MEF chiarisce su agevolazioni e detrazioni
Dal pagamento dell’IMU si attende un gettito complessivo di 21 miliardi di euro, di cui 10 già a giugno. Sul totale Governo e Comuni hanno visioni discordanti, l’Anci parla di un ammanco di circa 2 miliardi però smentito dall’esecutivo Monti.
Tra dati ufficiali e non resta l’imposta che i cittadini dovranno pagare in 2 o 3 rate.
Per far luce e fornire tutte le informazioni utili è stata pubbblicata lo scorso 18 maggio la Circolare n. 3/DF, assieme ad un vademecum.
Ecco cosa c’è da sapere sull’IMU:
– CHI PAGA: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l’ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
– COSA COLPISCE: L’Imu colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei: fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
– RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE: per i fabbricati di interesse storico o artistico per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.-
ALIQUOTA PRIMA CASA: L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali; potrà oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.-
ALIQUOTA RIDOTTA: Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche: alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all’estero.
– DETRAZIONE 200 EURO: Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
– SCONTO FIGLI: La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (200 euro) e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
– TRE RATE: Il versamento dell’Imu è effettuato in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
– OPPURE DUE RATE: In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’Imu in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
– IMU ‘ALTRI’ IMMOBILI OLTRE PRIMA CASA: L’aliquota di base è pari a 0,76%. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali. Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
– IMU AGRICOLA: L’aliquota di base è pari a 0,76%; I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali; detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
Fonte: Ansa
© RIPRODUZIONE RISERVATA