IMU 2013, le abitazioni principali e i casi particolari
Siamo a meno di una settimana dal 17 giugno 2013, scadenza entro la quale dovrà essere versato l’acconto dell’IMU 2013, pari al 50% dell’importo totale. Grazie al decreto legge n. 53/2013 sono esentati dal pagamento gli immobili che fungono da abitazione principale.
Nei giorni scorsi abbiamo fornito alcune indicazioni pratiche e operative sulle modalità di pagamento sintetizzate nel post Prima rata IMU 2013: aliquote, codici tributo e calcolo.
Oggi forniamo altre informazioni riguardanti nello specifico quali sono le abitazioni che non saranno chiamate a pagare l’acconto e i casi particolari. Per una panoramica di tutte le tipologie di beni immobili coinvolti nel pagamento dell’IMU 2013 è invece possibile consultare su Ediltecnico.it Acconto IMU 2013, la tabella di sintesi di chi deve pagare e chi no.
Ricordiamo, però, che a causa della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel DL 53/2013, se entro la fine di agosto il Governo non avrà completato la riforma complessiva della tassazione degli immobili, coloro che hanno usufruito della sospensione del pagamento dell’IMU 2013 a giugno, dovranno versare l’acconto il 17 settembre.
Come detto, gli immobili che non sono tenuti al pagamento dell’acconto IMU 2013 di giugno sono:
1. le abitazioni principali
2. le case popolari
3. gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
Le abitazioni principali che “si salvano” sono quelle in cui proprietario e famiglia hanno eletto la propria dimora e dove vi è la residenza. Vengono esentate anche fino a tre pertinenze di cui una al massimo per le seguenti categorie catastali C/2 (magazzino e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse od aperte).
Anche se si tratta di abitazione principale, chi abita in case di pregio è tenuto al pagamento dell’IMU 2013. Quali sono le case di pregio? Quelle iscritte a catasto con le categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile9, A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Anche chi dimora in case popolari, regolarmente assegnate dagli Iacp o dagli altri istituti di edilizia residenziale pubblica, non è tenuto al pagamento dell’acconto di giugno dell’IMU. È sospeso il pagamento anche per le relative pertinenze dell’alloggio.
I soci assegnatari delle unità immobiliari e delle relative pertinenze appartenenti alle Coop Edilizie a Proprietà Indivisa non saranno chiamati a versare l’acconto dell’IMU 2013.
I casi particolari
Esistono molti casi particolari che cercheremo di individuare. Per esempio, come ci si comporta nel caso di un’abitazione intestata a una persona anziana attualmente ospite di una casa di cura o di riposo? E chi possiede una casa in Italia, ma risiede per lavoro all’estero?
Caso particolare 1: disabili e anziani
Una persona anziana o un disabile che si trovino ricoverati, in via definitiva, in una struttura di ricovero (casa di riposo, casa di cura, ecc.) non sono tenuti a pagare l’acconto IMU di giugno 2013 se la casa di loro proprietà risulta non affittata e se il Comune ha deliberato di considerare tali beni immobili come “abitazioni principali”.
Caso particolare 2: residenti all’estero
Anche in questo caso, le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe ARE (Anagrafe Residenti Estero) non pagano l’acconto IMU, purché il Comune abbia emanato un’apposita delibera per assimilare tali case alle abitazioni principali.
Caso particolare 3: separati
Il caso dei coniugi separati. Si considera abitazione principale la casa assegnata a uno dei coniugi durante la separazione, anche se risulta intestata all’altro coniuge.
Caso particolare 4: coniugi con residenze diverse
Le abitazioni di coniugi che risiedono e dimorano in due case separate in Comuni diversi sono entrambe considerate abitazioni principali e quindi esentate dal pagamento dell’IMU … a meno che, ovviamente, non ricadano nelle categorie catastali di pregio sopra ricordate.
Per il calcolo dell’IMU 2013, è disponibile il Software di Calcolo gratuito di Ediltecnico.it.
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