Impianti di telecomunicazione: il riparto delle competenze in urbanistica

Competenze in urbanistica con specifico riferimento al peculiare aspetto della protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: il tema assume rilevanza ed interesse a livello di amministrazioni comunali ed è regolamentato dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 (in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che ha disciplinato in modo organico la materia, fissandone i principi fondamentali ed indicando le ripartizioni di competenza tra Stato ed Enti locali.

Le competenze e le attribuzioni
Il riparto di attribuzioni si concretizza attraverso queste modalità: allo Stato compete la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, alle Regioni spetta il compito di definire gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, mentre alle Amministrazioni comunali viene riconosciuto l’esercizio di una potestà regolamentare finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (oltre a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici).

La potestà regolamentare dei Comuni
Risulta quindi composita la situazione delle competenze che si compenetrano con riferimento a questa materia. Nei fatti, la potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può in alcun modo tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Una previsione di questo tipo costituirebbe infatti una inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con lo strumento normativo sopra citato, il quale riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Il principio
Rappresenta, in questa direzione, principio consolidato della giurisprudenza il seguente dettato: “Ai sensi dell’art. 87, codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo che, ai sensi dell’art. 8, l. 22 febbraio 2001 n. 36, rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali” (come affermato più volte da diversi TAR regionali).

Per un approfondimento in materia, completato dal corredo delle più importanti pronunce giurisprudenziali, consulta l’articolo di dottrina redatto dalla nostra esperta Antonella Mafrica intitolato Gli errori da evitare nella predisposizione del regolamento comunale in materia di impianti di telecomunicazioni.

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